
NORMATIVE OPERATORI OLISTICI
Carissimi amici,
ormai da tantissimi anni operatori olistici (operatori shiatsu, naturopati, riflessologi, etc.) combattono per ricevere un vero riconoscimento giuridico e fiscale da parte delle istituzioni!!
Molte estetiste e fisioterapisti si appropriano, senza alcun motivo, di pseudo- riconoscimenti a dover praticare queste tecniche solo perchè abilitati da un titolo riconosciuto a livello statale.
Le normative che riguardano estetiste e fisioterapisti risalgono a parecchi anni fa’; negli ultimi 20 anni le discipline olistiche hanno subito una notevole crescita sia nella mera conoscienza da parte della società e sia nella formazione professionale da parte di insegnanti specializzati (nella maggior parte dei casi non si tratta nè di fisioterapisti, nè di estetiste).
L’Operatore Olistico è il professionista in grado di effettuare trattamenti manuali di riequilibrio energetico e di ripristino funzionale, basati su tecniche e teorie filosofiche orientali e non, volti al recupero e al mantenimento della vitalità e del benessere psicofisico, quindi al miglioramento della qualità della vita.
Questi trattamenti non sono e non possono in alcun modo terapeutici in quanto l’operatore:
- non considera, non tratta e non si pone come obiettivo la risoluzione di patologie e sintomi che sono di stretta pertinenza medico/sanitaria;
- non considera il proprio intervento sostitutivo di quello del medico;
- non fornisce al ricevente prescrizioni farmacologiche o terapeutiche similari;
- non ha il titolo professionale necessario per effettuare trattamenti terapeutici.
Non sono e non possono essere considerati massaggi estetici in quanto:
- in ogni caso non sono finalizzati allo scopo di migliorare l’aspetto estetico della persona, requisito qualificante dell’attività di estetista come definito dall’art. 1 della legge 1/1990: “disciplina dell’attività di estetista”.La legge del 14 gennaio 2013, n° 4 : “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI NON ORGANIZZATE” in realtà, a nostra parere, non ha concesso un vero riconoscimento all’Operatore Olistico.
L’unico obbligo imposto da questa legge è che chiunque svolga una “professione non organizzata” deve contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.
Conseguenza pratica è che, dal 10 febbraio 2013, su tutte le fatture emesse deve essere riportata la scritta:
“Operatore Shiatsu / Operatore Olistico /…… – libera professione di cui alla legge 4/2013”
Riteniamo che, anche se non specificatamente espresso, rientrino in tale obbligo i volantini pubblicitari e il sito web. La legge sancisce altresì che l’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
Il codice del consumo prevede che possano essere irrogate sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 516 euro fino a 25.823 euro in base alla gravità e alla durata della violazione e disposta, in caso di reiterata inottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, la sospensione dell’attività fino a 30 giorni.
Preferibile, pertanto, non omettere l’indicazione richiesta.
In Italia, al momento, l’attività dell’Operatore Olistico è liberamente esercitabile (anche se in molti casi gli organismi di sorveglianza multano chi non possiede il diploma di estetista o fisioterapista) e non prevede nessun tipo di diploma o abilitazione in quanto non esiste. Chi cerca di farvi iscrivere a pseudo corsi riconosciuti da enti sportivi o altro, vi ribadiamo che nessun ente o associazione ad oggi, nel nostro Paese, può abilitarvi ad effettuare trattamenti quali shiatsu etc., in quanto non c’è una normativa che regolamenta questa figura, quindi è libera.
Detto ciò, risulta fondamentale e professionale lavorare attivando una posizione iva, assicurazione RCT e consenso informato.
Per ulteriori info scrivici a info@amritaom.it